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Lo Studio dell'avvocato Andrea Sisti
rivolge i propri servizi principalmente alle aziende, cui offre un'assistenza qualificata nei campi del Diritto del Lavoro e previdenziale.
Inoltre, attraverso la partecipazione ad una rete di professionisti, esperti nei vari settori del nostro ordinamento, lo Studio è in grado di rispondere attentamente a tutte le esigenze dei propri Clienti, potendo contare non solo sulla specializzazione dei professionisti che vi partecipano, ma anche sul loro stretto collegamento col territorio.
Lo Studio collabora, in particolare, alla realizzazione del progetto Dedimpresa.
Il D.L. 5/2009 (c.d. decreto incentivi) concede alle aziende che non abbiano fatto ricorso alla CIGS, che senza esservi tenute assumono lavoratori che siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività, o per intervento di procedura concorsuale, da imprese non soggette alla CIGS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Il D.L. 185/2008 riconosce l’indennità di disoccupazione per 90 giornate ai lavoratori sospesi per crisi aziendali (compresi gli apprendisti); tale indennità è condizionata all’intervento integrativo degli enti bilaterali pari al 20% dell'indennità. Sono esclusi dal beneficio in questione i dipendenti destinatari di trattamenti di integrazione salariale. Prima di poter accedere ai trattamenti di CIGS o di mobilità in deroga occorre fruire della predetta sospensione di 90 giorni (salvo il mancato intervento degli enti bilaterali).
L'INPS, con circolare n. 58/2009, i limiti di durata della CIG possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Il D.L. 185/2008 (c.d. Decreto Anticrisi) prevede la corresponsione di una somma di denaro una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co. e co.co.pro.) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. Per il 2009 è pari al 20% del reddito 2008, mentre per il 2010 e 2011 sarà pari al 10% del reddito dell’anno precedente, purché il collaboratore operi in regime di monocommittenza, abbia un reddito riferito all’anno precedente tra 5.000 e 14.240 euro, abbia versato nell’anno precedente almeno 3 mesi di contributi, ma non abbia versato almeno 2 mesi di contributi; infine, abbia versato, nell’anno in corso, almeno 3 mesi di contributi.
Il d.l. 5/2009 (c.d. Decreto Incentivi) ha esteso il lavoro accessorio alle attività rese nell’ambito di manifestazioni fieristiche; nonché nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato, la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi; di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da casalinghe; di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. Inoltre, per il 2009, i percettori di prestazioni integrative del salario possono svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro annui.
Con l'accordo sugli ammortizzatori in deroga del 30/3/2009, sottoscritto presso la Regione Marche, è stato autorizzato - in relazione a eventi verificatisi a partire dal 1/1/2009 - il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e alla mobilità in deroga. Tali istituti, nei limiti e secondo le procedure fissati dall'accordo, sono stati estesi anche al di fuori dei tradizionali ambiti di applicazione.