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IL DIRITTO DI ESCLUSIVA DELL’AGENTE E LA SUA ELUSIONE DA PARTE DELLA PREPONENTE

L’agente ha diritto al risarcimento dei danni, pari alle provvigioni che gli sarebbero spettate, se la preponente conclude – anche indirettamente – affari nella zona di esclusiva dell’agente, ad esempio vendendo prodotti a terzi al di fuori della zona, che poi distribuiscono la merce a clienti localizzati nella zona riservata all’agente.

L’ingerenza del preponente è comunque vietata, e costituisce un inadempimento contrattuale, anche se avviene indirettamente, “quali che siano le modalità della sottrazione di clientela ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere”.

Analizziamo alcuni casi particolari affrontati dalla giurisprudenza.

Sommario

§ 1. Introduzione

§ 2. Vendite centralizzate a catene di negozi 

§ 3. Vendite eseguite tramite società controllata dalla preponente

§ 4. Vendite a società di leasing di prodotti utilizzati da clienti riservati all’agente

§ 5. Giusta causa di recesso e indennità di cessazione del rapporto

§ 1. Introduzione

L’esclusiva (in favore dell’agente) è un effetto naturale del contratto di agenzia e, come tale, può essere derogata da un accordo delle parti, anche tacito, ma non per iniziativa unilaterale della preponente.

Ciò detto, se l’agente opera in esclusiva, da un lato “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività” (art. 1743 c.c.) e, dall’altro, l’agente “ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi (…) appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente” (art. 1748 c.c.).

Dall’art. 1748 c.c. è stato eliminato (con la riforma attuata dal d.lgs. 65/1999) il riferimento ad affari conclusi “direttamente” dal preponente. Poiché tale avverbio non viene più utilizzato, la provvigione spetta sia per gli affari conclusi “direttamente” dal preponente, sia per quelli conclusi “indirettamente”.

Va poi precisato che l’esclusiva incontra un limite “intrinseco” nell’oggetto del contratto di agenzia: l’agente ha un diritto di esclusiva solo in relazione agli affari che egli è incaricato di promuovere.

Ad es., la zona (e, dunque, l’oggetto del contratto e il corrispondente ambito di esclusiva riservato all’agente) può essere identificata sia geograficamente, sia in altro modo, con riferimento alla tipologia della clientela (ad es. operatori professionali o consumatori) o a un determinato canale di vendita (ad es. rivenditori tradizionali, ad esclusione della grande distribuzione organizzata, o del commercio elettronico).

§ 2. Vendite centralizzate a catene di negozi 

Nel caso deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2288 del 2017, l’agente lamentava la violazione del proprio diritto di esclusiva, poiché la preponente concludeva affari con la società capogruppo, che poi distribuiva la merce agli imprenditori affiliati, localizzati nella zona di pertinenza dell’agente.

La Cassazione ha affermato la violazione del diritto di esclusiva, sulla base del seguente principio:

deve ritenersi che il diritto alla provvigione c.d. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata. E poiché la nozione di affare, rilevante ai fini applicativi della norma, è essenzialmente di ordine economico, il giudizio non dipende dalla tecnica negoziale prescelta né dal luogo in cui questa è posta in essere. Pertanto, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell’agente, con una società che a sua volta provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva ove vi concorra il preponente”.

Nella specie, gli ordinativi provenivano dagli esercizi affiliati (anziché dalla capogruppo) ed erano raccolti da un altro agente, al quale competeva, peraltro, la zona in cui si trovava la capogruppo (con la quale gli affari erano poi formalmente conclusi).

Pertanto, all’agente della zona in cui si trovavano gli esercizi affiliati erano riconosciute le provvigioni indirette sugli affari conclusi con tali esercizi.

§ 3. Vendite eseguite tramite società controllata dal preponente

La sentenza della Cassazione n. 7358 del 2022 ha applicato il medesimo principio di diritto enunciato da Cass. 2288/2017, con riferimento ad un contratto atipico (di consulenza / assistenza mista ad agenzia), che prevedeva una clausola di esclusiva.

La società attrice, a favore della quale era prevista l’esclusiva sulle forniture della preponente verso una determinata zona, lamentava la violazione di tale suo diritto. Tuttavia, la fornitura non era eseguita dalla preponente, ma da una sua controllata e, dunque, da un terzo in capo al quale, formalmente, il contratto non poneva alcun obbligo di esclusiva.

La Corte di Cassazione, per decidere il caso, ha applicato i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, che consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106). In tal modo, ha esteso l’operatività della clausola di esclusiva, oltre il suo tenore letterale, anche alla società controllata dalla preponente.

§ 4. Vendite a società di leasing di prodotti utilizzati da clienti riservati all’agente

Nel caso deciso dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 125 del 19/4/2016, la preponente aveva concluso affari con società di leasing, che – a loro volta – fornivano delle macchine a clienti ubicati nella zona di esclusiva dell’agente. Tali affari, secondo il Tribunale, andavano remunerati con provvigioni all’agente, poiché “non osta a tale conclusione la circostanza che l’affare sia stato concluso con imprese di leasing aventi sede in zone diversa da quella presso cui l’agente aveva l’esclusiva”.

Infatti, “la natura dei prodotti commercializzati (macchine utensili e a controllo numerico) e la tipologia dei contratti stipulati dalla mandante (leasing) porta a ritenere che, sostanzialmente, gli acquirenti delle macchine fossero le imprese utilizzatrici, con le quali la preponente deve avere necessariamente concordato la vendita, sia pure con l’intermediazione di una società di leasing”.

§ 5. Giusta causa di recesso e indennità di cessazione del rapporto

Il Tribunale di Pesaro accertava, altresì, la giusta causa di recesso dell’agente, motivato – appunto – dalla violazione dell’esclusiva: “attesa l’entità delle provvigioni indirette non corrisposte all’agente ed il silenzio serbato dalla preponente su tale rilevante circostanza, il recesso in tronco dal rapporto appare senz’altro giustificato”.

L’agente, infatti, aveva agito sia per il riconoscimento delle provvigioni indirette, sia per l’accertamento della giusta causa di recesso e, conseguentemente, delle indennità di cessazione del rapporto.

Tali indennità, infatti, non sono normalmente dovute in caso di recesso dell’agente, salvo che il recesso sia sorretto da una giusta causa e sia, dunque, imputabile ad un inadempimento della preponente.