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IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE

Il licenziamento individuale del dirigente, nel nostro ordinamento, è caratterizzato da una disciplina speciale, rispetto a quella vigente per tutti gli altri dipendenti, vale a dire quadri, impiegati ed operai.

Sul presupposto della particolare natura della figura dirigenziale, concepita come alter ego dell’imprenditore, la legge prevede – in linea generale – che il datore di lavoro possa “liberamente” licenziare il personale dirigente.

Tuttavia, la legge – in alcuni casi più gravi – punisce il licenziamento del dirigente, in quanto nullo, al pari di quello intimato ad altri dipendenti, con le medesime conseguenze sanzionatorie.

Inoltre, la contrattazione collettiva ha introdotto delle speciali forme di garanzia in favore dei dirigenti, accordando loro un’indennità risarcitoria, laddove il licenziamento sia ingiustificato.

Per cui, di fatto, la libera recedibilità è l’eccezione e la limitazione del potere di licenziare è la regola.

Sommario

1. Esclusione dalla disciplina legale limitativa dei licenziamenti

2. Tutela reale del dirigente (reintegrazione nel posto di lavoro)

3. Pseudo dirigente

4. Licenziamento disciplinare

5. Contrattazione collettiva

6. CCNL Dirigenti Industria

7. CCNL Dirigenti Terziario

1. Esclusione dalla disciplina legale limitativa dei licenziamenti

Il licenziamento del Dirigente, in linea generale, rientra nell’area della c.d. libera recedibilità.

In altre parole, il rapporto di lavoro del Dirigente può essere unilateralmente risolto dal datore di lavoro, senza onere di motivazione e senza essere assoggettato alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

Ricordiamo che, per la generalità degli altri lavoratori dipendenti, per la legittimità del licenziamento occorre la sussistenza di una giusta causa (che legittima il licenziamento in tronco, senza preavviso, laddove il dipendente abbia posto in essere una condotta talmente grave da essere incompatibile con la prosecuzione anche temporanea del rapporto) o di un giustificato motivo (che legittima il recesso con preavviso: si distingue tra g. m. oggettivo, vale a dire una ragione aziendale, economica oppure organizzativa, e soggettivo, vale a dire un grave inadempimento del dipendente).

Si applicano, al licenziamento del dirigente, unicamente gli artt. 2118 e 2119 c.c., i quali prevedono l’obbligo del preavviso (o di corrispondere la relativa indennità sostitutiva) in caso di recesso dal contratto a tempo indeterminato, salvo ricorra una giusta causa di recesso, che esclude – come detto – l’obbligo di preavviso.

Inoltre, non si applica il particolare regime di decadenza connesso all’impugnazione del licenziamento (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni, da tale impugnazione, per l’introduzione del giudizio).

2. Tutela reale del dirigente (reintegrazione nel posto di lavoro)

Fanno – tuttavia – eccezione alla regola della libera recedibilità, applicandosi anche in favore dei dirigenti, le norme protettive in materia di licenziamento nullo, perché discriminatorio, ritorsivo (o meglio, determinato da un unico motivo illecito), licenziamento della lavoratrice madre e per causa di matrimonio, nonché in difetto della forma scritta.

In tali casi, trattandosi di gravi vizi del licenziamento, anche il Dirigente, al pari della generalità degli altri dipendenti, è assistito dalla tutela legale della reintegrazione nel posto di lavoro, oppure – a scelta del dipendente – l’indennità alternativa alla reintegrazione, pari a 15 mensilità di retribuzione, oltre al risarcimento pari alle retribuzioni perse dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.

3. Pseudo dirigente

La giurisprudenza accorda la tutela legale limitativa dei licenziamenti, prevista per la generalità dei dipendenti, anche in favore dei c.d. pseudo dirigenti, vale a dire quei lavoratori ai quali è stata riconosciuta, per convenzione, la qualifica dirigenziale, pur senza che a ciò corrispondesse, in concreto, lo svolgimento di mansioni dirigenziali, essendo gli stessi, sostanzialmente, sovra inquadrati.

4. Licenziamento disciplinare

Al licenziamento disciplinare del dirigente si applica l’art. 7 Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), con conseguente obbligo, per il datore di lavoro, di contestare previamente gli addebiti al dirigente, consentendogli di rendere le proprie giustificazioni entro il termine di 5 gg. (Cass. SU 7880/2007).

Se il licenziamento disciplinare fosse intimato in violazione dell’art. 7 l. 300/70, sarebbe da considerare ingiustificato, con conseguente riconoscimento al dirigente licenziato della tutela indennitaria prevista, in tal caso, dalla contrattazione collettiva (su cui cfr. infra).

5. Contrattazione collettiva

Anche se, per legge, come detto, il dirigente è liberamente licenziabile (salvo quanto sopra indicato), tuttavia la contrattazione collettiva, di fatto, ha imposto dei limiti notevoli alla recedibilità dal rapporto di lavoro dirigenziale, in una direzione garantista nei confronti del personale dirigente.

In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto una tutela, meramente indennitaria, in favore del dirigente che sia stato licenziato in maniera ingiustificata.

Sul punto, occorre precisare che il contratto collettivo non trova applicazione generalizzata a tutti i rapporti di lavoro dirigenziali.

Infatti, trattandosi di veri e propri contratti, e non di fonti normative, NON sono obbligatori, quanto alla loro applicazione, ma si applicano solo su base volontaria:

  • qualora il datore di lavoro sia associato all’organizzazione sindacale datoriale che abbia stipulato l’AEC (es. Confindustria o Confcommercio),
  • oppure abbia aderito alla contrattazione collettiva,
    • operando un espresso rinvio al CCNL nel contratto individuale di lavoro,
    • o di fatto, applicandolo ai propri rapporti di lavoro.

La contrattazione collettiva prevede il riconoscimento di una indennità supplementare, aggiuntiva all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR ed alle altre competenze di fine rapporto, nel caso in cui, come detto, il licenziamento non sia giustificato.

Secondo la giurisprudenza, la nozione di giustificatezza non coincide con quella di giustificato motivo (prevista dalla legge con riferimento al licenziamento di tutti gli altri dipendenti non dirigenti), ma è più ampia (e, dunque, consente una maggior libertà di licenziare).

Il licenziamento del dirigente, in particolare, è ingiustificato solo quando è arbitrario (vale a dire senza alcun motivo) o adottato per un motivo pretestuoso, al solo fine di liberarsi del dirigente senza valide ragioni, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, o in violazione delle procedure di legge o di contratto (Cass. 14604/2011).

6. CCNL Dirigenti Industria

Ai sensi dell’art. 19 ccnl per i dirigenti di aziende industriali, se il licenziamento è ingiustificato, il dirigente ha diritto (oltre al preavviso) ad un’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti:

a) fino a due anni di anzianità aziendale, quattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

b) oltre i due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da quattro a otto mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da otto a dodici mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da dodici a diciotto mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da diciotto a ventiquattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

L’indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 50 e i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

7 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto.

7. CCNL Dirigenti Terziario

Ai sensi dell’art. 34 del CCNL Dirigenti Terziario, l’indennità supplementare, dovuta (oltre al preavviso) in caso di ingiustificatezza del licenziamento, va riconosciuta, dal Giudice (o dal collegio arbitrale), sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, nella seguente misura graduabile per classi di anzianità aziendale:

– fino a 4 anni: da 4 a 8 mensilità;

– oltre 4 e fino a 6 anni: da 6 a 12 mensilità;

– oltre 6 e fino a 10 anni: da 8 a 14 mensilità;

– oltre 10 e fino a 15 anni: da 10 a 16 mensilità;

– oltre i 15 anni: da 12 a 18 mensilità.

In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda nella qualifica, superiore a dodici anni, l’indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure: 

4 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;

5 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;

– 6 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all’età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.

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