ABROGAZIONE DELLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
Col quarto quesito si domanda se si voglia abrogare la parte del comma 4 dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) che limita la responsabilità del committente per i danni subìti dai dipendenti dell’appaltatore o dei subappaltatori, che non siano indennizzati dall’INAIL, che siano conseguenza di rischi specifici propri dell’attività svolta dall’appaltatore (o subappaltatore).
In proposito, occorre – innanzitutto – precisare che la norma si applica ai contratti di appalto o subappalto genuini e, dunque, legittimi.
L’appalto è genuino quando l’appaltatore è autonomo nello svolgimento della propria attività: organizza i mezzi necessari, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, assume il rischio d’impresa.
Inoltre, per essere genuino, l’appalto deve avere ad oggetto un servizio o un’opera determinati. È vietata, invece, la mera somministrazione di manodopera: o meglio, è riservata alle agenzie di somministrazione, con determinati limiti e garanzie, a tutela dei dipendenti somministrati.
Nell’appalto fittizio, in mancanza dei predetti elementi, il committente, di fatto, è il reale datore di lavoro dei dipendenti, che sono assunti dall’appaltatore solo formalmente.
In tal caso, i dipendenti possono rivendicare la titolarità del rapporto di lavoro in capo al committente, che è il datore di lavoro sostanziale, il quale, per tale ragione, è direttamente responsabile nei loro confronti, sia a titolo retributivo, sia a titolo risarcitorio, senza alcuna restrizione.
Nell’appalto genuino, invece, il committente (imprenditore) è responsabile – in solido con l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) – del trattamento retributivo e del trattamento previdenziale dei dipendenti (entro determinati limiti), nonché – come detto – per i danni subiti dai dipendenti dell’appaltatore (o subappaltatore), che non siano indennizzati dall’INAIL (c.d. danno differenziale), ma che non siano conseguenza diretta dei rischi specifici dell’attività dell’appaltatore (o subappaltatore).
Il referendum si pone l’obiettivo di estendere la responsabilità solidale del committente anche a tale eventualità. Se vincerà il SÌ, tale limitazione cadrà.