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RISARCIMENTO DANNI PER MANCATA ROTAZIONE IN CIGS

La Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 7642 del 21/3/2024, ha affermato che il datore di lavoro che intenda accedere alla CIGS, deve comunicare alle organizzazioni sindacali, preventivamente, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, anche nel caso in cui sia sospesa l’attività di una sola unità produttiva, non potendo limitarsi, in tal caso, a sospendere solamente i dipendenti addetti a tale sede.

La regola generale è quella della rotazione tra lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalla sospensione. Se, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo, il datore di lavoro ritiene di non adottare dei meccanismi di rotazione per i lavoratori interessati, deve indicare, specificamente, i motivi di ciò nel programma da discutere nell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali.

Nel caso, deciso dalla Cassazione, della sospensione limitata ad una sola unità produttiva, il datore di lavoro, per escludere il criterio della rotazione esteso anche ai dipendenti degli altri siti, avrebbe dovuto specificare in concreto:
a) che l’unità oggetto della sospensione fosse del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico;
b) che le attività ivi svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti;
c) che le professionalità dei lavoratori addetti al sito oggetto della sospensione di attività fossero solo ivi utilizzabili.

I criteri di scelta, infatti, devono essere specifici e coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento della CIGS, così come le modalità della rotazione tra i lavoratori o, in alternativa, le ragioni tecnico-organizzative della, eventuale, mancata adozione di meccanismi di rotazione.

Qualora la comunicazione iniziale non contenga la specifica indicazione dei criteri di scelta dei dipendenti da sospendere, il provvedimento di concessione della CIGS è illegittimo e i singoli dipendenti interessati, per essere stati illegittimamente sospesi, possono agire per il risarcimento del danno, che viene parametrato alla piena retribuzione alla quale avrebbero avuto ordinariamente diritto.